IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma,
della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in
materia di stabilizzazione finanziaria dell'Unione nazionale per l'incremento
delle razze equine (UNIRE), nonche' di concessionari del servizio di raccolta
delle scommesse ippiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
14 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro delle
politiche agricole e forestali e del Ministro dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di UNIRE e di concessionari del servizio di raccolta
delle scommesse ippiche
1. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'Unione nazionale
per l'incremento delle razze equine (UNIRE), la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150
milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale
fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a
decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote
costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito il tasso d'interesse e
fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.
2. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato sulla base
dell'articolo 3, comma 78, della Legge 23 dicembre 1996, n.
662, il servizio
di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno
tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto
interdirigenziale adottato sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, possono farlo entro il 6 maggio 2003 versando un importo pari al
dieci per cento del debito maturato, per capitale ed interessi, a titolo di
minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un
ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di
prelievo sono versate, senza ulteriori interessi, in tre rate di pari importo,
entro il 30 giugno 2003, il 30 dicembre 2003 ed il 30 giugno 2004. Le somme
ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi
interessi, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30
giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 30 giugno
2003.
3. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 2, nonche' a
quelli che hanno gia' tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di
cui al medesimo comma 2, e' consentito versare il residuo debito maturato a
titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali
di pari importo, maggiorate degli interessi all'effettivo saldo. Il versamento
delle rate e' posticipato e la prima e' dovuta entro il 30 giugno 2004. Non si
effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai
concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la
disposizione di cui al presente comma.
4. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente
articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del citato
decreto-legge n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
16 del 2002. Con decreto interdirigenziale tra il Ministero dell'economia e
delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, sono
stabilite le modalita' di versamento delle rate di cui al comma 3 e gli
adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai
sensi del comma 2, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta
alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di
imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, e di
quote di prelievo di un importo pari al quindici per cento della differenza
tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo
di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002.
5. La disposizione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque
determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto
interdirigenziale di cui al comma 2, adottati prima della data di entrata in
vigore del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi
provvedimenti e' stabilita fino al 6 maggio 2003 e i termini per la loro
impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 7 maggio 2003. Gli effetti
dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano
l'adesione ai sensi del comma 2.
6. Dal 1 gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il
servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il
corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari e' pari ai prelievi
dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate
nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale
realizzatosi su base regionale.
7. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e' sostituito dal seguente: "Dal 1 gennaio 2003 con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, e'
disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504,
in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto
alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto
alle scommesse sportive a quota fissa, nonche' un aumento medio di 4,82 punti,
quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti,
quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del
corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle
scommesse. Con lo stesso decreto e' ridotta al 22,5 per cento l'aliquota
dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 1), del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Nell'adozione dei provvedimenti
di cui al presente comma e' comunque garantito il mantenimento della
percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1
gennaio 2003.".
8. Per una piu' attiva partecipazione dell'Unione nazionale per l'incremento
delle razze equine (UNIRE) ai processi di decisione e di controllo in materia
di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, nell'articolo 3, comma
78, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera
d-bis) sono inserite le seguenti: "d-ter) partecipazione dell'UNIRE,
attraverso soggetti all'uopo indicati, nelle commissioni competenti in materia
di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli; d-quater)
individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai
procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle
corse dei cavalli; d-quinquies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i
dati concernenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai
rapporti con i concessionari.".
9. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3
della legge 10 agosto 1988, n. 357, e' rideterminata con la partecipazione di
un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonche'
del Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine
(UNIRE) o di un suo delegato; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi
e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto
favorevole del Presidente dell'UNIRE.
10. Ferme le attribuzioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono di
rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle
finanze e delle politiche agricole e forestali, nonche' dell'Unione nazionale
per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente alle concessioni in
atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e fino alla
data del loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del
medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti
relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi quelli di
adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con
particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti
dall'adesione di cui al comma 2, di ogni provvedimento amministrativo
conseguente.
11. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle
politiche agricole e forestali, l'Unione nazionale per l'incremento delle
razze equine (UNIRE) organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Per l'attuazione delle
disposizioni del presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di
bilancio e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
12. Nell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive
modificazioni: a) nel comma 4, le parole: "31 ottobre" sono
sostituite dalle seguenti: "15 dicembre"; b) dopo il comma 5 e'
aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis. Non costituiscono lotterie
rientranti nel com-ma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di
consentirne la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento
con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti
sportivi.". Il primo provvedimento conseguente e' adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi
strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi, provvede ad
individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori
specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con
modalita' elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a
giochi, scommesse e concorsi, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei
principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di
partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del
presente comma, nonche' della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela
della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilita' dei diversi
operatori coinvolti.
14. Al maggiore onere derivante dai commi 1 e 7, pari a euro 12,4 milioni
annui, a decorrere dal 1 gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori
entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e
di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge 4 agosto 1955, n.
722, introdotto dal comma 12, lettera b), del presente articolo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.