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Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa,
funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei
cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’Articolo 3, comma
78, della Legge 23 dicembre 1996, n.
662.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l’Articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTA la Legge 24 marzo 1942, n.315, concernente provvedimenti per la
ippicoltura;
VISTO il Decreto legislativo 14 aprile 1948, n.496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
VISTO l’Articolo 3, comma 77, della Legge 23 dicembre 1996,
n.662, che
prevede che l’organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle Finanze e per
le Politiche
Agricole, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo
di Enti pubblici, Società o Allibratori da essi individuati;
VISTO l’Articolo 3, comma 78, della citata Legge n.662 del
1996, che
prevede che con Regolamento, da emanare previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, si provvederà al riordino della materia dei giochi e
delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti
organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei
relativi proventi, sulla base dei principi ivi stabiliti;
VISTO l’Articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988,
n.400;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 31 ottobre 1997;
VISTI i pareri resi dalla Camera dei Deputati e dal
Senato della Repubblica,
rispettivamente, in data 11 dicembre 1997 e 17 dicembre 1997;
UDITO il parere del Consiglio di
Stato, espresso nell’adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 23 febbraio 1998;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 20
marzo 1998;
SULLA proposta dei Ministri delle Finanze e per le
Politiche Agricole;
EMANA Il seguente REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SCOMMESSE IN GENERALE
Art.1
Vigilanza sulle corse dei cavalli ed esercizio delle scommesse
- L’incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle
loro diverse utilizzazioni, l’organizzazione delle corse dei cavalli, la
valutazione dell’idoneità delle strutture degli ippodromi e degli
impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base di
parametri predeterminati e la determinazione degli stanziamenti a premi
spettano al Ministero per le Politiche
Agricole, il quale vi provvede a
mezzo dell’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.).
- L’esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli, che si svolgono in
Italia e all’estero, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, è
esclusivamente riservato al Ministero delle Finanze e al
Ministero per le
Politiche Agricole. A tal fine sulla base dei criteri e delle modalità
stabiliti d’intesa con il Ministero per le Politiche Agricole, il
Ministero delle Finanze esercita il Totalizzatore nazionale, cui vengono, in
tempo reale, direttamente riversati i dati relativi alle scommesse, e vigila
sulla regolarità delle gare e del gioco, anche avvalendosi di apposite
Commissioni, cui non compete alcuna decisione sui risultati delle gare,
nominate con Decreti del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro
per le Politiche Agricole, delle quali fanno parte rappresentanti dei citati
Ministeri ed esperti del settore.
- Gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, sulla base di criteri
selettivi determinati tenendo conto dei dati affluiti al Totalizzatore
nazionale, procedono al controllo della posizione tributaria dei
Concessionari di cui all’Articolo 2.
Art.2
Concessioni per l’esercizio delle scommesse
- Il Ministero delle Finanze attribuisce, d’intesa con il Ministero per le
Politiche Agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria,
le Concessioni per l’esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a
Totalizzatore e a Quota Fissa, a persone fisiche e Società con idonei e
comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base
dei seguenti criteri:
- trasparenza dell’assetto proprietario ed efficienza della gestione
dei singoli punti di accettazione delle scommesse;
- potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse;
razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri
programmati e controllabili;
- omogeneità ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie
categorie di Concessionari;
- eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che
consentano maggiori ricavi iniziali per il Concessionario in funzione
dei costi di avviamento;
- garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la
previsione di parametri volti ad impedire l’abuso di posizioni
dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle Concessioni
attribuite a ciascuna persona fisica o Società e del volume di
scommesse raccoglibili da ciascun Concessionario;
- previsione di modalità di controllo centralizzato ed in tempo reale
delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante
l’imposizione ai Concessionari di obblighi di segnalazione
all’Amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entità
economica e ripetizione del medesimo pronostico. I Concessionari
adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi
alle specifiche tecniche stabilite con Decreto del Ministro delle
Finanze al fine di assicurarne la compatibilità con il sistema
informativo dell’Anagrafe tributaria;
- riserva, nel primo piano di potenziamento della rete di accettazione,
di una quota pari al 5 per cento delle Concessioni da attribuire con
gara in favore di soggetti iscritti all’albo degli Allibratori, che
abbiano esercitato tale attività per un periodo non inferiore a dieci
anni;
- durata di sei anni.
- Il Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero per le Politiche
Agricole, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle
Concessioni che saranno messe a gara nell’anno successivo.
- Le Concessioni per l’esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una
sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
La Concessione per l’esercizio della Scommessa TRIS non è rinnovabile.
- L’esercizio delle scommesse presso gli sportelli all’interno degli
ippodromi è riservato ai titolari degli ippodromi stessi.
- L’esercizio della Scommessa TRIS è attribuito ad un unico
Concessionario.
- Con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per le
Politiche Agricole sono approvate le Convenzioni tipo che accedono alle
Concessioni di cui al presente Regolamento.
- Il trasferimento della Concessione è consentito previo assenso del
Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero per le Politiche
Agricole.
- Se il Concessionario è costituito in forma di Società per Azioni, in
accomandita per azioni o a Responsabilità limitata, le azioni aventi
diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, Società
in nome collettivo o in accomandita semplice. E’ escluso il trasferimento
per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo
periodo comunicano al Ministero delle Finanze e al Ministero per le
Politiche Agricole l’elenco dei Soci titolari, con il numero delle azioni
o l’entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di
titolarità. L’inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta
la decadenza dalla Concessione.
- Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta o per
interposta persona, di ippodromi e di Agenzie ippiche o Concessione per
l’accettazione della Scommessa TRIS. E’, tuttavia, consentito ai
titolari di ippodromi di ottenere la Concessione di agenzie esclusivamente
all’interno degli stessi. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla
data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Art.3
Decadenza e revoca delle Concessioni
- Il Ministero delle Finanze, d’intesa con il Ministero per le Politiche
Agricole, con Decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dichiara la
decadenza dalla Concessione:
- quando vengono meno i requisiti per l’attribuzione della Concessione
di cui al presente Regolamento e al relativo bando di gara;
- in caso di interruzione dell’attività per cause non dipendenti da
forza maggiore;
- in particolare, quando il Concessionario non rispetta le disposizioni
di cui all’Articolo 2, comma 8, ovvero accetta scommesse in violazione
dei divieti di cui all’Articolo 4, comma 4, ed all’Articolo 6, comma
3;
- quando nello svolgimento dell’attività sono commesse violazioni
delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle di cui ai
Decreti previsti dall’Articolo 4, comma 5, nonché della normativa
tributaria.
- Il Concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di
decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per
interposta persona, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del
detto provvedimento, alla attribuzione di nuove Concessioni di cui
all’Articolo 2.
- La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli Amministratori e
ai Soci che esercitano il controllo delle Società concessionarie ai sensi
dell’art.2359 del Codice Civile.
Art.4
Scommesse consentite
- Le scommesse possono essere effettuate al Totalizzatore nazionale o a
Quota Fissa.
- Le scommesse a Totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo,
detratto l’importo del prelievo, è ripartito tra gli scommettitori
vincenti.
- Le scommesse a Quota Fissa sono quelle per le quali la somma da
riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra lo
scommettitore e il gestore delle scommesse. Tali scommesse non possono
essere effettuate presso gli sportelli e le agenzie all’interno degli
ippodromi.
- E’ vietato l’utilizzo del sistema del Riferimento alle quote del
Totalizzatore.
- La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o
telematico, il numero delle scommesse TRIS giocate nella settimana, le
relative regole di svolgimento, l’introduzione e il numero delle scommesse
assimilabili alla Scommessa TRIS sotto il profilo della modalità di
accettazione e di totalizzazione, nonché i limiti posti alle scommesse sono
stabiliti, anche su proposta dell’U.N.I.R.E., con Decreti del Ministro
delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Agricole. E’
vietata, salvo specifica autorizzazione dei predetti Ministri, qualunque
forma di scommessa non contemplata dal presente Regolamento.
- Le disposizioni del presente Regolamento riguardanti la Scommessa TRIS si
applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il profilo
delle modalità di accettazione e di totalizzazione.
Art.5
Programma ufficiale delle corse
- Il Ministero per le Politiche Agricole, sentito il Ministero delle
Finanze, verifica annualmente il calendario ufficiale delle corse redatto
dell’U.N.I.R.E.
- Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo
agli effetti delle scommesse e in riferimento al quale le stesse vengono
accettate, e può essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa
dall’U.N.I.R.E., purché corredata di tutte le informazioni richieste per
l’effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell’inizio
dell’accettazione delle scommesse.
- Tutta l’attività ippica è riferita all’orario ufficiale in vigore su
tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi
automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di
informazioni ad esse connesse. La data e l’ora di emissione delle ricevute
delle scommesse e dei documenti risultano sugli stessi con riferimento
all’orario ufficiale.
Art.6
Accettazione delle scommesse
- Le scommesse sono effettuate esclusivamente:
- presso gli sportelli all’interno degli ippodromi limitatamente alle
scommesse relative alle corse che ivi si svolgono;
- presso i picchetti degli Allibratori situati all’interno degli
ippodromi;
- presso le Agenzie ippiche;
- presso le ricevitorie, limitatamente alla Scommessa TRIS.
- I gestori degli ippodromi mettono gratuitamente a disposizione degli
Allibratori i collegamenti necessari per il funzionamento degli strumenti
informatici per la gestione delle scommesse.
- E’ vietata ogni forma di intermediazione.
- Il termine dell’accettazione delle scommesse non può protrarsi oltre
l’inizio della prima partenza della corsa.
- Il presente Regolamento, unitamente al Decreto di cui all’Articolo 4,
comma 5, è esposto al pubblico nei luoghi di cui al comma 1.
- Con provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, previa
contestazione, è vietato l’accesso agli ippodromi e alle Agenzie, per un
periodo da tre mesi ad un anno, a coloro che abbiano accettato o effettuato
scommesse in violazione della disposizione di cui al comma 1. Il
provvedimento è comunicato ai gestori degli ippodromi e delle Agenzie.
- Il contravventore al divieto di cui al comma 6 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da Lire duecentomila a Lire due milioni se ha
effettuato la scommessa, e da Lire un milione a Lire dieci milioni se l’ha
accettata.
- Al gestore dell’ippodromo o dell’Agenzia che non denuncia
immediatamente l’esercizio abusivo di scommesse è irrogata la sanzione
amministrativa da Lire duecentomila a Lire cinque milioni.
- La competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie di cui al presente
Articolo è attribuita al Prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.
Art.7
Validità delle scommesse e dei risultati delle corse
- Al fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente
dell’ordine di arrivo stabilito e convalidato in conformità al giudizio
della Giuria o dei Commissari che operano nell’ippodromo. Dopo la
convalida dell’ordine di arrivo nessun reclamo sullo svolgimento della
corsa né alcun altro motivo possono mutare l’esito delle scommesse.
- Con il Decreto di cui all’Articolo 4, comma 5, sono stabilite le ipotesi
in cui il cavallo si considera regolarmente partito e le conseguenze sulle
scommesse della mancata convalida dell’ordine di arrivo o della
soppressione della corsa, nonché di eventuali variazioni della stessa.
- La scommessa è considerata vincente quando tutti i termini con i quali è
stata espressa sono conformi ai risultati convalidati della corsa o delle
corse cui la scommessa stessa si riferisce.
Art.8
Ricevuta della Scommessa
- La scommessa accettata è certificata dalla ricevuta emessa dal sistema di
accettazione secondo le modalità di cui all’Articolo 20.
- La ricevuta costituisce l’unica prova di partecipazione alla scommessa e
non può essere sostituita da nessun altro documento o da prova
testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto
alla riscossione della vincita e all’eventuale rimborso.
- All’atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta la
conformità degli estremi della scommessa alla richiesta, non essendo
ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si è allontanato dallo
sportello.
- Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la
stessa è immediatamente annullata da parte di chi la rilascia.
Art.9
Rimborsi
- Lo scommettitore ha diritto al rimborso:
- quando la scommessa, per qualsiasi motivo, non perviene al
Totalizzatore nazionale entro il termine di accettazione, compreso il
caso di avaria ai sistemi informatici che non consenta la totalizzazione
o il riscontro delle scommesse;
- se la scommessa non è considerata valida ai sensi dell’Articolo 7,
o nel caso previsto dall’Articolo 10, comma 1;
- negli ulteriori casi stabiliti con il Decreto di cui all’Articolo 4,
comma 5.
- Gli scommettitori sono informati del diritto al rimborso con apposito
comunicato affisso nei luoghi dove le scommesse sono accettate.
- L’importo rimborsato, la data e l’orario di effettuazione del
rimborso risultano da annotazioni apposte sulla ricevuta della
scommessa.
- Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per
iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione
della somma scommessa entro otto giorni decorrenti dalla data di
effettuazione della corsa oggetto della scommessa. I rimborsi non
richiesti entro il predetto termine sono acquisiti dall’U.N.I.R.E.
Art.10
Pagamento delle vincite
- Il pagamento delle scommesse vincenti è effettuato dopo il segnale di
convalida dell’ordine di arrivo, per le scommesse a Quota Fissa, e dopo la
diramazione delle quote, per le scommesse al Totalizzatore, unicamente
dietro presentazione delle ricevute delle stesse. Non può procedersi al
pagamento delle scommesse le cui ricevute sono alterate o sulle quali non
risultano tutte le prescritte indicazioni. Non può procedersi al pagamento
di ricevute di scommesse nelle quali è indicato un orario di emissione
posteriore a quello di partenza della corsa: in tal caso, è riconosciuto il
diritto al solo rimborso dell’importo scommesso risultante dalle ricevute
presentate.
- Le vincite sono riscosse nei luoghi dove è stata effettuata la scommessa.
Al periodo di chiusura per qualsiasi motivo delle sedi di pagamento
corrisponde una interruzione di uguale durata del termine di cui
all’Articolo 9, comma 4, e di cui al comma 3 del presente Articolo.
- Lo scommettitore decade dal diritto alla vincita se non ne chiede il
pagamento entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della
corsa oggetto della scommessa. Le vincite non riscosse entro il predetto
termine sono acquisite dall’U.N.I.R.E.
Art.11
Soluzione delle controversie
- Le contestazioni insorte in sede di interpretazione e di esecuzione delle
disposizioni del presente Regolamento, ad eccezione di quelle relative
all’applicazione degli Articoli 2 e 3, e delle scommesse dallo stesso
disciplinate, sono obbligatoriamente sottoposte, per la loro soluzione, al
giudizio di apposita Commissione nominata dal Ministro delle Finanze, di
concerto con il Ministro per le Politiche Agricole, con reclamo scritto da
inoltrare entro il quindicesimo giorno dalla convalida delle scommesse a
Quota Fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a
Totalizzatore.
- La Commissione decide, sentite le parti, entro 30 giorni dalla ricezione
del reclamo, con decisione vincolante ed immediatamente esecutiva.
- La decisione della Commissione può essere impugnata dinanzi all’Autorità
giudiziaria.
- La Commissione è composta da un Magistrato amministrativo con qualifica
non inferiore a quella di Consigliere, che la presiede, e da due membri con
qualifica non inferiore a dirigente, di cui uno designato dal Ministro per
le Politiche Agricole. La Commissione è nominata dal Ministro delle
Finanze. Per ogni membro è altresì nominato, con gli stessi requisiti e
modalità, un supplente.
Art.12
Attribuzione dei proventi
- Con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per le
Politiche Agricole, sono stabilite le quote di prelievo sull’introito
lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all’U.N.I.R.E.,
al fine di garantire l’espletamento dei suoi compiti istituzionali, il
montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per l’allevamento,
secondo programmi da sottoporre all’approvazione del Ministro per le
Politiche Agricole, sentito il Ministro delle Finanze.
- L’U.N.I.R.E. destina annualmente quote adeguate dei proventi derivanti
dalle scommesse, al netto delle imposte e delle spese per l’accettazione e
la raccolta delle scommesse medesime per l’impianto e l’esercizio del
Totalizzatore nazionale, nonché per l’attività delle Commissioni di cui
all’Articolo 1, comma 2, compresi i compensi da riconoscere ai componenti
delle stesse, al perseguimento delle proprie finalità con particolare
riferimento a:
- sostegno dell’allevamento e dell’impiego del cavallo italiano da
sella e da corsa e della selezione degli stessi;
- incentivazione di piani occupazionali, volti a favorire l’avviamento
al lavoro e la formazione professionale, con particolare riguardo alla
verifica dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali del
settore ed all’introduzione di meccanismi di disincentivazione del
ricorso al lavoro irregolare ed all’evasione contributiva;
- iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei
guidatori, degli allenatori e degli artieri;
- finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento
degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e
remunerazione per l’utilizzo delle immagini delle corse ai fini della
raccolta esterna delle scommesse;
- costituzione e miglioramento di centri di allenamento ippico
polifunzionale e di allevamento;
- realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli
ippodromi;
- ricerca scientifica nel settore dell’allevamento, dell’allenamento
e dell’antidoping;
- controllo della regolarità di tutte le attività relative alle corse;
- promozione dell’attività ippica;
- formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore.
Art.13
Segnale televisivo per la trasmissione delle corse
- Il Ministro delle Comunicazioni attribuisce la Concessione per
l’utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, anche
al di fuori dei locali nei quali avviene l’accettazione delle scommesse,
esclusivamente all’U.N.I.R.E., che ne esercita la gestione secondo le
modalità stabilite di concerto dal Ministro delle Finanze con il Ministro
per le Politiche Agricole.
Decreto 1998 Decreto 2003
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Mangione fa cavallone. |
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